Imprenditori agricoli in forma individuale o societaria, imprese agroindustriali, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; imprese in forma aggregata.
Fondo perduto all’80% per le aziende della produzione agricola primaria per l’installazione di impianti destinati all’autoconsumo. Fondo perduto all'80% per le aziende del settore della trasformazione di prodotti agricoli. Fino al 65% a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria con possibilità di vendita dell'energia e delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.
Realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture di fabbricati esistenti e serre strumentali all'attività agricola. E' possibile richiedere il contributo anche per sistemi di accumulo di energia, dispositivi di carica ed interventi complementari.
Imprenditori agricoli in forma individuale o societaria, imprese agroindustriali, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; imprese in forma aggregata.
Fondo perduto all’80% per le aziende della produzione agricola primaria per l’installazione di impianti destinati all’autoconsumo. Fondo perduto all’80% per le aziende del settore della trasformazione di prodotti agricoli. Fino al 65% a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria con possibilità di vendita dell’energia e delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.
Realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture di fabbricati esistenti e serre strumentali all’attività agricola. E’ possibile richiedere il contributo anche per sistemi di accumulo di energia, dispositivi di carica ed interventi complementari.
Investimento 2.2 del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”
Le risorse destinate al finanziamento dei suddetti interventi ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2., suddivise nel seguente modo:
a) 700 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle imprese del settore della produzione agricola primaria;
b) 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli;
c) 75 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;
d) 75 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle imprese del settore della produzione agricola primaria.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto, sono possono essere Soggetti Beneficiari:
a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) le imprese agroindustriali;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di
impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Requisiti:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;
c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per
negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche
Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC);
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a
eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione
equivalente, secondo la normativa vigente;
g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente
decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a
provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MASAF;
h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca
totale di agevolazioni concesse dal MASAF, a eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’articolo
2, punto 18, del Regolamento GBER.
In particolare, ai sensi dell’Allegato A del Decreto, per gli interventi da realizzare nelle imprese attive
nel settore della produzione primaria (Tabella 1A) l’intensità massima del contributo riconoscibile
è pari:
– al 80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del
presente Regolamento operativo.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli
(Tabella 2A), l’intensità massima riconoscibile è pari:
– al 80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del
presente Regolamento operativo; se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6
kWp e 200 kWp;
– Al 65% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del
presente Regolamento operativo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200
kWp e 500 kWp;
– Al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del
presente Regolamento operativo se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al
massimo di 1000 kWp.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti
agricoli in non agricoli (Tabella 3A), l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese
ammissibili elencate nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento operativo.
L’intensità del contributo può essere maggiorata di:
– 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
– 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
– 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le
condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato così come riportate nella seguente
Tabella 2.
Per gli interventi da realizzare nelle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza
il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto (Tabella 4A), l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili elencate nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento
operativo.
L’intensità del contributo può essere maggiorata di:
– 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
– 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
– 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le
condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato così come riportate nella seguente
Tabella 2.
Tabella 2Ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) N. 651/2014 e dell’Allegato I del Regolamento
(UE) N. 702/2014, si identificano come:
– grandi imprese: le imprese che occupano più di 250 persone, che realizzano un fatturato
annuo superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di
euro;
– medie imprese le imprese che occupano meno di 250 persone, che realizzano un fatturato
annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43
milioni di euro;
– piccole imprese, le imprese che occupano meno di 50 persone, che realizzano un fatturato
annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
Si precisa che, ai fini della determinazione della dimensione dell’impresa quale media o piccola
impresa, entrambi i criteri – numero di dipendenti e fatturato/bilancio annuo – devono essere
contemporaneamente soddisfatti.
Zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par.
3, lett. a) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE):
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
La percezione di più aiuti finalizzati alla realizzazione della stessa attività, della stessa
iniziativa o dello stesso progetto, ma per spese ammissibili diverse, non costituisce cumulo.
In relazione alle spese ammissibili identificate ai precedenti paragrafi, l’articolo 11 del Decreto
prevede che i contributi riconosciuti in attuazione della presente Misura:
– possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, e
aiuti de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non
porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di
cui al Decreto;
– possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse
pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti
del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun
tipo di intervento di cui al Decreto.
Conseguentemente, in caso di cumulo tra più agevolazioni, il GSE determina l’entità massima
del contributo in conto capitale spettante, che si riduce in ragione dell’ammontare degli
ulteriori incentivi percepiti/assegnati.
Il valore dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico (denominato “Produzione annuale
FV [kWh]”), presente nella sezione “Riassunto”, strettamente correlato al valore di potenza nominale
dell’impianto definito in fase di progettazione e inserito nell’apposito campo “Potenza FV di picco
[kWp]”, non dovrà essere superiore del 5% della somma dei consumi medi annui di energia elettrica
e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili
utilizzati per la produzione di energia termica ad uso dell’azienda.
Tali consumi di energia elettrica e termica dovranno essere attestati da opportune evidenze
documentali nel seguito rappresentate.
In relazione ai consumi medi annui di energia elettrica, si specifica che dovranno essere attestati
dalle bollette dell’energia elettrica, intestate al Soggetto Beneficiario e, in caso di autoconsumo
condiviso, di ciascun Soggetto Consumatore costituente l’aggregato, riferite all’intero anno solare (1
gennaio – 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 anni.
Per le imprese che abbiano avviato l’attività imprenditoriale in data successiva all’1 gennaio 2022 (e
comunque non oltre il 30 settembre 2022), è consentito stimare i consumi di energia elettrica riferibili
a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una
proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre)
rapportati ai dodici mesi solari, fermo restando i limiti sul volume di affari relativo all’anno fiscale
2022 come previsto dall’articolo 4, comma 2 del Decreto.
Laddove l’azienda agricola non risulti connessa alla Rete elettrica nazionale e, conseguentemente,
i consumi di energia elettrica non risultano attestabili da apposite bollette, è consentita la
realizzazione di un impianto fotovoltaico di taglia pari a 6 kW, fatto salvo che, anche per tale
fattispecie, è possibile installare ulteriore potenza di generazione oltre i 6 kW considerando gli
eventuali consumi di energia termica, nelle modalità nel seguito rappresentate.
Al fine di computare, nel dimensionamento dell’impianto fotovoltaico, il fabbisogno di energia termica
dell’azienda agricola di cui alla Tabella 1A, si riportano a seguire le modalità operative per la
determinazione dell’energia elettrica equivalente.
Con riferimento ai consumi annui di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di
energia termica, indipendentemente dall’apparecchiatura utilizzata, al fine di dimensionare
correttamente l’impianto fotovoltaico, la quantità di energia elettrica equivalente da sommare
all’energia elettrica prelevata dalla rete verrà determinata sulla base delle quantità di combustibile
utilizzato esclusivamente per la produzione di energia termica, attestate da opportune evidenze
documentali (ad esempio, fatture di acquisto), riconducibili all’intero anno solare di riferimento (1
gennaio – 31 dicembre)4 o al periodo di attività in caso di avvio in data successiva all’1 gennaio 2022.
Per la determinazione della suddetta energia elettrica equivalente, a partire dai quantitativi di
combustibile utilizzati per soddisfare il fabbisogno termico dell’azienda o, ad esempio, dell’energia
termica associata a un fluido termovettore acquistato, dovranno essere utilizzati i fattori di
conversione riportati in Tabella 3 e procedere al calcolo secondo le modalità di cui alla formula
seguente:
Energia Elettrica Equivalente =
∑ (Qi × f i tep,i) 0,187 × 103 [kWhe]
Dove:
Qi = quantità di combustibile o energia termica
ftep,i = fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio
Sono ammesse al contributo, in misura delle intensità definite al capitolo 3, le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e
rendicontabili, fino a 1500 €/kWp.
Si specifica che ogni Proposta deve essere riferita esclusivamente al progetto di un unico impianto fotovoltaico, che rispetti i requisiti previsti al paragrafo 4.1, e agli eventuali interventi complementari
annessi.
Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:
– acquisto e installazione dei componenti costituenti l’impianto fotovoltaico da realizzare ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l’ulteriore
componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell’impianto;
– approntamento cantiere e direzione lavori;
– fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l’esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell’impianto nel rispetto delle normative vigenti;
– spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e
l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica. Tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, eventuali oneri per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete necessario, l’assolvimento degli obblighi fiscali se previsti dalla norma, altri oneri necessari.
In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo, in misura delle intensità definite al capitolo 3, per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica fino a un limite di spesa ammissibile pari a
1.000 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.
In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può
eccedere € 100.000 (euro centomila/oo).
Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:
– acquisto e installazione di batterie di accumulatori;
– acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo intesi come il complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo.
A tal riguardo si precisa che nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l’installazione dei sistemi di accumulo non sono ammessi i costi derivanti
dall’acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all’impianto fotovoltaico
(c.d. inverter ibridi);
– acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se
non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.
I sistemi di accumulo dovranno essere di nuova costruzione e non già impiegati in altri impianti.
Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta, in
aggiunta ai massimali di cui ai precedenti paragrafi, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 30.000 (euro trentamila/00).
Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente
documentabili e rendicontabili.
I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione, non già impiegati in altri siti o impianti e conformi alla normativa tecnica di settore.
Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale è installato l’impianto fotovoltaico.
Si evidenzia che anche i suddetti interventi, definiti interventi “complementari”, dovranno essere avviati in data successiva all’invio della Proposta.
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dalla
Misura risultano:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale
di settore vigente;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine
d’aria).
Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo aggiuntivo, fino a un limite di spesa ammissibile pari a 700 €/kWp.
Le spese ammissibili per i singoli interventi complementari si intendono comprensive dei relativi costi di approntamento cantiere e direzione lavori.
L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall’art. 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e ss.mm.ii..
L’annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è richiesto nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10.
È inoltre consentita l’installazione dell’impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all’attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l’accatastamento.
La strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra all’attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.
In aggiunta, è consentita l’istallazione anche su fabbricati censiti con categorie catastali diverse da
D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale, purché essi siano strumentali
all’attività svolta dal Soggetto Beneficiario così come desumibile dal codice ATECO prevalente.
Per fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di
riconoscimento della ruralità fiscale, la strumentalità effettiva degli stessi all’attività svolta dal Soggetto Beneficiario (codice ATECO prevalente) dovrà essere attestata tramite opportune
evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.
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